Per "pubblicità" si intende qualsiasi forma di messaggio diffuso in qualsiasi modo nell’ambito di esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la vendita di prestazioni connesse a opere o servizi.
Le tipologie di mezzi pubblicitari, intesi come "strumenti che veicolano il messaggio pubblicitario" sono quelle elencata dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 47.
Chi vuole installare mezzi pubblicitari deve ottenere un'autorizzazione così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 53.
I manufatti devono essere installati e realizzati:
- in modo da garantire la resistenza all'azione degli agenti atmosferici
- in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza in modo da tutelare l'incolumità di persone ed animali e la sicurezza delle cose
- in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, di quelle contenute al paragrafo III del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495
- tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, ecc. in modo da garantire la stabilità e non costituire pericolo per la pubblica incolumità
- in modo da non pregiudicare la staticità dell'edificio
I requisiti specifici tecnici che devono rispettare i mezzi pubblicitari, come le dimensioni, la forma, la luminosità e l'ubicazione consentita, sono stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
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Ultimo aggiornamento: 13/03/2025 04:00.02