L’attività funebre è il servizio che permette di:
- gestire, su mandato dei familiari, le pratiche amministrative inerenti il decesso
- vendere le casse e altri articoli funebri
- trasportare il cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
Le agenzie funebri sono delle particolari agenzie d'affari che svolgono l’attività sull'intero territorio regionale che gestiscono affari altrui nel settore dell'attività funebre e offrono la propria opera a chiunque ne faccia domanda.
Per svolgere l’attività è necessario:
- possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia
- designare un direttore tecnico, responsabile dell’attività funebre, per svolgere le pratiche amministrative e la trattazione degli affari (Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 32, com. 2). Il direttore tecnico deve possedere i requisiti morali previsti dal Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 32, com. 8 e i requisiti formativi previsti dall'Allegato I della Deliberazione della Giunta regionale 21/01/2005, n. 7/20278
- scegliere almeno quattro operatori funebri o necrofori come previsto dal Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6. Gli operatori funebri devono possedere i requisiti formativi previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale 21/01/2005, n. 7/20278, all. I e devono essere assunti con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con chi avvia l'attività. In alternativa possono essere assunti anche attraverso consorzi o contratti di agenzia.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
L’attività deve avere (Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 32, com. 2):
- una sede commerciale idonea, dedicata al disbrigo delle pratiche amministrative, alla vendita di casse ed articoli funebri e a ogni altra attività connessa al funerale
- almeno un’autofunebre conforme al Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6
- un’adeguata autorimessa conforme al Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6.
La sede commerciale e l’autorimessa possono essere acquisite anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura. La durata e il contenuto di questi contratti devono garantire lo svolgimento dell’attività in modo continuativo e funzionale.
Approfondimenti
Se si vuole gestire anche sale del commiato è necessario presentare o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la gestione di sale del commiato (Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 42).
Se si vuole gestire anche case funerarie è necessario presentare o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la gestione di case funerarie (Legge regionale 30/12/2009, n. 33, art. 74).
Se si vendono bare o altri articoli connessi all'attività funebre è necessario presentare o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
Se si disbrigano pratiche inerenti le onoranze funebri è necessario presentare o aver presentato anche comunicazione per agenzia d'affari.
Per aprire ulteriori sedi commerciali è necessario disporre di un incaricato alla trattazione degli affari (Regolamento regionale 09/11/2004, n. 6, art. 32). L’incaricato deve possedere gli stessi requisiti formativi previsti per il direttore tecnico.