Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dal 05/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Installare sistemi di ricarica per veicoli elettrici

Installare sistemi di ricarica per veicoli elettrici

Per la ricarica dei veicoli elettrici è necessaria l’installazione di un punto di ricarica e della sua connessione alla rete di distribuzione dell’energia elettrica. L’impianto completo, costituito dal punto di ricarica e da una nuova connessione alla rete elettrica, è definito infrastruttura di ricarica.

L’installazione di punti di ricarica in immobili o aree private, anche aperte ad uso pubblico, può essere eseguita senza alcun titolo abilitativo (Decreto ministeriale 03/08/2017) (Glossario edilizia libera approvato con Decreto ministeriale 02/03/2018).

Devono però essere rispettati i seguenti requisiti:

  • il punto di ricarica non deve richiedere una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica della connessione esistente
  • il punto di ricarica deve essere conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza
  • l'installazione deve essere effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche
  • l'installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell'impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.

La realizzazione di infrastrutture di ricarica è subordinata invece alla presentazione di segnalazione certificata di attività (SCIA).

Per gli interventi che alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e che interessano immobili tutelati dalla legge, è necessaria l’autorizzazione paesaggistica (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 149).

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Ultimo aggiornamento: 25/07/2023 18:47.01