L’autorimessa serve per custodire o posteggiare:
- autoveicoli
- natanti
- roulotte
- caravan
- motocicli
- biciclette.
È possibile sfruttare l’autorimessa anche temporaneamente oppure per svolgere un'altra attività principale (per esempio attività funebre o attività di noleggio senza conducente)
Se l’attività è svolta a scopo di lucro gli esercenti di rimesse di veicoli sono obbligati ad annotare su apposita ricevuta:
- date di ingresso e di uscita
- marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.
La ricevuta deve essere valida anche ai fini tributari.
Dall'annotazione dei dati sono invece esonerati:
- i veicoli ricoverati occasionalmente per un massimo di due giorni
- i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e dei requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
Se la superficie complessiva coperta è superiore a 300 m2 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151) nel rispetto delle normate tecniche stabilite dal Decreto ministeriale 15/05/2020.
Se l'attività prevede anche il lavaggio auto occorre presentare apposita documentazione relativa agli scarichi idrici.