Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dal 05/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Strutture ricettive alberghiere (alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel)

Le aziende alberghiere sono strutture ricettive che forniscono un alloggio. La gestione è unitaria. L’alloggio è offerto:

  • in almeno sette camere o appartamenti
  • con o senza servizio autonomo di cucina
  • con altri servizi accessori, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

Le aziende alberghiere si distinguono in:

  • alberghi o hotel quando offrono alloggio prevalentemente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative
  • residenze turistico-alberghiere quando offrono alloggio prevalentemente in unità abitative, con eventuale capacità ricettiva residuale in camere
  • alberghi diffusi quando offrono servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati mentre le camere o gli alloggi e gli altri servizi sono dislocati in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale
  • condhotel quando si tratta di un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13, art. 4, com.1, let. b.

Approfondimenti

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Lavoro Imprese
Io sono: Imprenditore

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Ultimo aggiornamento: 02/03/2025 16:46.45