Le aziende alberghiere sono strutture ricettive che forniscono un alloggio. La gestione è unitaria. L’alloggio è offerto:
- in almeno sette camere o appartamenti
- con o senza servizio autonomo di cucina
- con altri servizi accessori, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
Le aziende alberghiere si distinguono in:
- alberghi o hotel quando offrono alloggio prevalentemente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative
- residenze turistico-alberghiere quando offrono alloggio prevalentemente in unità abitative, con eventuale capacità ricettiva residuale in camere
- alberghi diffusi quando offrono servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati mentre le camere o gli alloggi e gli altri servizi sono dislocati in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale
- condhotel quando di tratta di un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13, art. 4, com.1, let. b.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
L'allegato A e l'Allegato B del Regolamento regionale 07/12/2009, n. 5 stabiliscono gli standard qualitativi obbligatori minimi per le strutture ricettive alberghiere.
L'Allegato C del Regolamento regionale 07/12/2009, n. 5 stabilisce invece gli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere.
I condhotel devono inoltre rispettare i requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13.
Tutte le attività ricettive, alberghiere e non alberghiere, sono tenute a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 38, com. 10).
Approfondimenti
Il titolare della struttura ricettiva presenta al SUAP, contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, la dichiarazione relativa alla classificazione (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 21). La Provincia verifica le dichiarazioni e, nel caso in cui la struttura presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, assegna un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione d’ufficio della classificazione effettivamente posseduta.
Nel caso in cui, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette/non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013). Per l’invio delle cosiddette “Schedine Alloggiati” occorre accedere al portale «Alloggiati WEB».
A tal proposito, sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5» permette di:
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semplificare l’adempimento in materia di pubblica sicurezza verso la Questura, tramite la generazione automatica della schedina o del file degli alloggiati che dovrà poi essere caricato nel portale «Alloggiati WEB»
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adempiere agli obblighi nei confronti di ISTAT
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modificare i prezzi per la stampa dei cartellini in piena autonomia.
La registrazione degli ospiti deve essere effettuata entro il 5° giorno del mese successivo.
Per il solo anno 2020 non trovano applicazione le seguenti previsioni (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 84, così come modifico dalla Legge regionale 21/05/2020, n. 11):
- le attività ricettive alberghiere e non alberghiere non sono tenute a osservare la previsione di cui alla Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art 38, com. 7 in base alla quale il periodo di cessazione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune per una sola volta di ulteriori sei mesi pena la cessazione definitiva dell'attività.
- le attività di case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale e le attività di bed & breakfast non sono tenute ad attenersi a quanto previsto dalla Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 26, com. 2, let. b e art. 29, com. 2, quindi non sono tenute a osservare un periodo d'interruzione dell'attività non inferiore a 90 giorni all'anno, anche non continuativi.